Legge doganale

Art. 97 — Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

Abrogato dal 12 aprile 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 32 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 159 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

tolto: a) introduce di notte merci estere attraverso il confine di terra ovvero le introduce di giorno per vie non permesse, salve le eccezioni di cui all'art. 13;

tolto: b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu' vicina dogana;

tolto: c) e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

tolto: d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

tolto: e) porta fuori del territorio del Regno, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

tolto: f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 94 per il delitto di contrabbando.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art97 · fonte del testo