Legge doganale
Art. 99 — Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
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E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
- a)che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora, o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b)che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse di notte, o, se di giorno, in luoghi non permessi, salve le eccezioni di cui all'art. 13 e i casi di forza maggiore;
- c)che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate;
- d)che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e)che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza, netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa « Bolletta di cauzione »;
- f)che ha imbarcato merci estere in riesportazione su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo i casi preveduti negli articoli 62 e 68. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
