Legge doganale

Art. 99 — Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

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E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

  • a)che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora, o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
  • b)che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse di notte, o, se di giorno, in luoghi non permessi, salve le eccezioni di cui all'art. 13 e i casi di forza maggiore;
  • c)che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate;
  • d)che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
  • e)che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza, netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa « Bolletta di cauzione »;
  • f)che ha imbarcato merci estere in riesportazione su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo i casi preveduti negli articoli 62 e 68. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art99 · fonte del testo