Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 223 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
tolto: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora, o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
tolto: b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse di notte, o, se di giorno, in luoghi non permessi, salve le eccezioni di cui all'art. 13 e i casi di forza maggiore;
tolto: c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate;
tolto: d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
tolto: e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza, netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa « Bolletta di cauzione »;
tolto: f) che ha imbarcato merci estere in riesportazione su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo i casi preveduti negli articoli 62 e 68. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.