Art. 105 fallimento — Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco
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Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva