Art. 105 fallimentoVendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco

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La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo e' disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 107, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile. Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento. Il curatore puo' procedere altresi' alla cessione delle attivita' e delle passivita' dell'azienda o dei suoi rami, nonche' di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilita' dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in buona fede al cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario. Il curatore puo' procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o piu' societa', eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilita' dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali. Il pagamento del prezzo puo' essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art105 · fonte su Normattiva