Art. 106 fallimento — Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere
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Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalita' relative, sentito ove occorra uno stimatore. In caso di necessita' o di utilita' evidente puo' autorizzare la vendita in massa delle attivita' mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicita'.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva