Art. 114 fallimento — Restituzione di somme riscosse
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Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva