Art. 389Ricevibilita' ed effetti dei pagamenti

1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. 2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata e' tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo e' pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo ((203, comma 3, del codice,)) e l'acconto fornito. 3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, ((e' pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice,)) oltre alle spese del procedimento ((e)) non da' luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art389 · fonte su Normattiva