Art. 120 fallimento — Effetti della chiusura
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Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva