Art. 13 fallimento — Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti
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I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento). Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformita' della legge cambiaria.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva