Art. 131 fallimento — Reclamo
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Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione. L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite. La sentenza d'appello e' pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione e' ridotto della meta' e decorre dall'affissione. Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento e' chiusa.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 14 novembre 1974 · versione 0 su Normattiva