Art. 131 fallimento — Reclamo
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Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione. 7 L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite. La sentenza d'appello e' pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione e' ridotto della meta' e decorre dall'affissione. 7 Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento e' chiusa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
7La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 novembre 1974 n. 255 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1974 n. 296), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresi', la illegittimita' costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonche' per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza."
Testo vigente dal 14 novembre 1974 al 17 luglio 2006 · versione 7 su Normattiva