Art. 132 fallimento — Intervento del pubblico ministero
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
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Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 175 — Intervento del pubblico ministero
1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, ... il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal…
Art. 188
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Art. 473-bis.33 — Intervento del pubblico ministero
Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza. (171) 173 --------------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del…
Art. 4
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Art. 3 — Intervento davanti al collegio
Il pubblico ministero puo' spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza. 59 Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che…
Art. 189
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art132 · fonte su Normattiva