Art. 144 fallimento — Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti
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L'istanza di riabilitazione e' pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale puo' ordinare altre forme di pubblicita'. Chiunque intende opporsi alla riabilitazione puo' depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni. Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione. Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 22 luglio 2004 · versione 0 su Normattiva