Art. 144 fallimento — Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti
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L'istanza di riabilitazione e' pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale puo' ordinare altre forme di pubblicita'. Chiunque intende opporsi alla riabilitazione puo' depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni. Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione. Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.43
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
43La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 15 luglio 2004 n. 224 (in G.U. 1a s.s. 21/07/2004, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziche' dalla sua comunicazione.".
Testo vigente dal 22 luglio 2004 al 17 luglio 2006 · versione 44 su Normattiva