Fallimento - Misure cautelari - Adozione nei confronti di amministratori della società fallita - Competenza del giudice delegato, che abbia già autorizzato l’azione di responsabilità - Mancata previsione dell’incompatibilità del giudice delegato alla funzione di giudizio - Prospettata violazione del principio di imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione e alla regola dell'imparzialità del giudice - degli artt. 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 51, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, nella parte in cui: a) si prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, nei cui confronti sia stata autorizzata dal giudice delegato l'azione di responsabilità, possano essere disposte da questo stesso giudice anziché secondo le norme ordinarie e b) non è prevista una corrispondente incompatibilità del giudice delegato ad adottare le misure cautelari. Infatti - analogamente a quanto già ritenuto, con l'ordinanza n. 176/2001 -, autorizzando l'azione di responsabilità, il giudice delegato non esprime alcuna valutazione relativamente all'azione, strumentalmente collegata a quella di merito, avente ad oggetto le misure cautelari. - V. anche in merito alla questione riferita all'art. 51 cod. proc. civ., sentenza n. 351/1997 (citata). - Sul principio di imparzialità e sul particolare aspetto correlato all'esigenza che il giudice non subisca la «forza della prevenzione» derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa 'res iudicanda', v. ordinanza n. 75/2002 (citata).
Riguarda ancheart. 51 Codice di procedura civile
FALLIMENTO - AZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRO GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI DELLA SOCIETA' FALLITA - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO AL CURATORE - POTERE DELLO STESSO AD EMETTERE D'UFFICIO, 'ANTE CAUSAM', MISURE CAUTELARI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA DOMANDA, CON RICORSO, DEL CURATORE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DI DIFESA E DI TERZIETA' DEL GIUDICE - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - nella parte in cui prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari, strumentali rispetto all'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci, possono essere disposte d'ufficio dal giudice delegato al fallimento, anziche' su ricorso del curatore secondo le norme ordinarie (artt. 669-bis - 669- quaterdecies cod. proc. civ.) - in quanto il giudice delegato, nell'esercizio del potere cautelare attribuitogli dalla disposizione impugnata, pur tenendo conto degli elementi risultanti dall'istanza del curatore e con l'ulteriore ausilio di sommarie e dirette informazioni, agisce non come attore ma nel suo ruolo giurisdizionale e quindi "super partes", valutando la sussistenza dei requisiti alla base di qualsiasi provvedimento cautelare ("fumus boni juris" e "periculum in mora"), sentendo le parti e sempre con la garanzia dei successivi mezzi di impugnazione; e deve motivare sulla ricorrenza in concreto delle finalita' obbiettive - connesse agli aspetti pubblicistici ed alla tendenziale esigenza di maggior speditezza del processo fallimentare - che legittimano lo specifico provvedimento cautelare adottato sotto il profilo della prevista "opportunita'". - S. nn. 5/1965, 27/1966, 123/1970, 141/1970, 142/1970, 110/1972, 214/1974, 46/1975, 94/1975, 127/1975, 158/1975, 151/1980, 155/1980, 63/1982, 102/1986, 120/1986, 204/1989, 408/1989, 567/1989, 570/1989, 538/1990, 390/1991, 502/1991, 299/1992, 100/1993, 133/1993, 201/1993, 253/1994, 455/1994. red.: S. Di Palma