Art. 153 fallimento — Effetti del concordato della societa'
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa' con soci a responsabilita' illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva