Art. 165 fallimento — Commissario giudiziale
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Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 21 agosto 2015 · versione 0 su Normattiva