Art. 165 fallimentoCommissario giudiziale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 21 agosto 2015. Leggi il testo vigente →

Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 21 agosto 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art165 · fonte su Normattiva