Art. 184 fallimento — Effetti del concordato per i creditori
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Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 12 agosto 2012 · versione 0 su Normattiva