Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento e procedure concorsuali - Risoluzione del concordato preventivo - Potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza intrinseca e disarmonia di sistema (in raffronto alla disciplina di procedure concorsuali "speciali") - Insussistenza dei vizi prospettati - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, censurato dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall. - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del p.m. o dello stesso debitore. L'abrogazione espressa (da parte del citato art. 17, comma 1) del potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento in caso di risoluzione del concordato preventivo è coerente conseguenza già implicita nella soppressione del potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento (realizzata dall'art. 4 del d.lgs. n. 5 del 2006 novellando l'art. 6 della legge fallimentare), la quale a sua volta risponde ad un criterio di coerenza interno al sistema processuale civile. Né la disciplina del concordato preventivo è comparabile con procedure diverse, come quelle di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (differente dal primo, tra l'altro, per presupposti soggettivi di ammissione, finalità e contenuto) e quelle di liquidazione coatta amministrativa (che pacificamente rivestono carattere di specialità ed alternatività rispetto al fallimento), dovendo perciò escludersi la prospettata lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, attesa la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto e tenuto conto, per altro verso, che gli evocati tertia comparationis neanche corrispondono ad un principio generale, rispetto al quale la normativa censurata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio, come è invece necessario ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza. ( Precedenti citati: sentenza n. 184 del 2013; sentenze n. 240 del 2003 e n. 123 del 1970; sentenza n. 132 del 2015 ). Rientra nella discrezionalità del legislatore - non avendo carattere costituzionalmente imposto - riconoscere al giudice il potere officioso di dichiarare il fallimento ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell'insolvenza del debitore, perché si attivi, al pubblico ministero, dovendo escludersi il carattere costituzionalmente imposto di una tale previsione. ( Precedenti citati: sentenza n. 240 del 2003 ). L'ordinamento processuale civile è, sia pure in linea tendenziale e non senza qualche eccezione, ispirato dal principio ne procedat judex ex officio, così da escludere che in capo all'organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale. ( Precedente citato: sentenza n. 184 del 2013 ).
Riguarda ancheart. 17 d.lgs. 169/2007
Fallimento e procedure concorsuali - Risoluzione del concordato preventivo - Potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di tutela del lavoro, del diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria, nonché del diritto di iniziativa economica privata dei creditori concorrenti - Inadeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, censurato dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall., - in riferimento agli artt. 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del p.m. o dello stesso debitore. Il rimettente si è limitato ad affermare apoditticamente la lesione dei parametri evocati, senza esplicitarne le ragioni all'esito dell'esame (del tutto mancato) della complessa ed articolata disciplina stabilita a tutela dei lavoratori e della valutazione in ordine alla rilevanza della persistente legittimazione dei creditori a proporre ricorso di fallimento. ( Precedenti citati: ordinanze n. 52 del 2015 e n. 93 del 2016 ).
Riguarda ancheart. 17 d.lgs. 186/2007
Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Inadempimento - Preclusione per i creditori anteriori alla proposta di concordato pretermessi dalla procedura, di poter richiedere, anche in mancanza di tempestiva risoluzione del concordato, il fallimento del debitore - Prospettato deteriore trattamento, rispetto ai soggetti inseriti nell’elenco dei creditori che abbiano avuto notizia del concordato e ne abbiano potuto chiedere tempestivamente la risoluzione - Non fondatezza della questione.
Gli articoli 137, 184 e 186 legge fallimentare prevedono che, anche in caso di suo inadempimento, il vincolo nascente dal concordato omologato continua a sussistere - qualora non sia stata tempestivamente chiesta la sua risoluzione e questa non sia stata pronunciata - nei confronti di tutti i creditori anteriori al decreto di ammissione al concordato, abbiano o non, costoro, partecipato alla procedura e ne abbiano, oppure non, avuto notizia. Tuttavia, pur essendo corretta la predetta premessa da cui muove il rimettente, non può dirsi necessitata la conseguenza che questi ne trae, vale a dire che la dichiarazione di fallimento presuppone in ogni caso, quando si tratti di insolvenza relativa ad obbligazioni anteriori al concordato omologato, la risoluzione di quest’ultimo, con la conseguenza che il creditore pretermesso dalla procedura di concordato subirebbe – per non averne potuto chiedere tempestivamente la risoluzione – un deteriore trattamento, lesivo anche del suo diritto di difesa, rispetto al creditore che abbia avuto notizia del concordato, e che, quindi, ne abbia potuto chiedere tempestivamente la risoluzione, in quanto gli sarebbe preclusa la possibilità di instare per il fallimento del suo debitore nel caso di inadempimento. Al contrario, non potendosi parlare dell’esistenza di un “diritto vivente” di segno contrario, una lettura delle norme impugnate conforme a Costituzione non preclude all’interprete di giungere alla opposta conclusione che – ferma l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura – anche in assenza della risoluzione del concordato possa giungersi non soltanto ad una dichiarazione di fallimento “in consecuzione”, ma anche ad una autonoma dichiarazione di fallimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 137 Legge fallimentareart. 184 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CAPACITA' GIURIDICA E DI AGIRE DEL FALLITO - LIMITAZIONI - CONSEGUENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE LIMITAZIONI IN UN GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSOLUTO DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le limitazioni della capacita' giuridica e della capacita' di agire del fallito sono effetti contestuali ed inscindibili della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non costituiscono una pregiudiziale necessaria, con carattere di strumentalita', rispetto all'assoggettabilita' alla procedura concorsuale. Non incidendo sulla decisione sono pertanto inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale (a tali limitazioni attinenti) degli artt. 348, 350 n. 5, 2221 e 2382 cod. civ.; 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 16, 21, 24, 27 e 48 Cost., in giudizio concernente come obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura concorsuale.
Riguarda ancheart. 48 Legge fallimentareart. 13 legge 1293/1957r.d. 262/1942legge 1578/1933art. 6 legge 1293/1957art. 49 Legge fallimentaree altri 18