Art. 188 fallimento
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data d…
ECLI:IT:COST:1986:156 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 438, 439, 491 R.O. 1985, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coa…
ECLI:IT:COST:1986:55 ·
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art188 · fonte su Normattiva
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.