Art. 189 fallimentoAdunanza dei creditori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli articoli 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178, primo, secondo e terzo comma. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purche' pervenuti prima della chiusura delle operazioni. La proposta del debitore e' approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art189 · fonte su Normattiva