Art. 19 fallimentoSospensione della liquidazione dell'attivo

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La sentenza che revoca il fallimento e' notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non e' opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17. La sentenza che rigetta l'opposizione e' notificata all'opponente. In entrambi i casi il termine per appellare e' di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art19 · fonte su Normattiva