Art. 191 fallimento — Poteri di gestione del commissario giudiziale
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Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, puo' con decreto non soggetto a reclamo, affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri. Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva