Art. 191 fallimentoPoteri di gestione del commissario giudiziale

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Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, puo' con decreto non soggetto a reclamo, affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri. Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Corte costituzionale

Che cosa ne ha detto la Consulta

Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 185/1987Questione infondatadepositata il 22/05/1987

    riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 758/1985 e 250/1986: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 5 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), conv., con modificazioni, con l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 203 co.…

    ECLI:IT:COST:1987:185 · leggi il testo integrale

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art191 · fonte su Normattiva