Art. 217-bis fallimento — Esenzioni dai reati di bancarotta
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((1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d))).
Testo vigente dal 31 luglio 2010 al 12 agosto 2012 · versione 59 su Normattiva