Art. 224
Fatti di bancarotta semplice
Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali:
- 1)hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
- 2)hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva