Art. 224 fallimentoFatti di bancarotta semplice

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali:

  • 1)hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
  • 2)hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art224 · fonte su Normattiva