Art. 240 fallimento — Costituzione di parte civile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 16 novembre 2015. Leggi il testo vigente →
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 16 novembre 2015 · versione 0 su Normattiva