Art. 4 fallimento — Rinvio a leggi speciali
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L'agente di cambio e' soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva