Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e del giusto processo - Richiesta di restituzione atti al remittente per 'ius superveniens' - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., deve essere respinta la richiesta di restituzione degli atti al rimettente avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato: infatti, l'avvenuta approvazione in sede governativa di uno schema di decreto legislativo (apportante modifiche al testo della disposizione censurata), prima del perfezionamento della procedura volta alla formazione degli atti aventi forza di legge, non ha alcuna idoneità a modificare il diritto oggettivo, né rileva la pubblicazione in G.U. del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (che modifica la norma censurata), in quanto la sua entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2008.
Riguarda ancheart. 45 d.lgs. 5/2006
Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Omessa indicazione di uno specifico 'petitum' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede più che la corrispondenza diretta a soggetto fallito debba essere direttamente consegnata al curatore fallimentare, ma prevede l'obbligo, per l'imprenditore fallito o per gli amministratori o liquidatori in caso di persona giuridica, di consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Infatti, il rimettente, nel dolersi del fatto che non sia prevista alcuna forma di "sanzione" per chi non adempia all'obbligo suddetto, si limita a denunciare una presunta situazione di contrasto fra la disciplina censurata e gli evocati parametri costituzionali, senza indicare uno specifico petitum . - Sul punto v., citate, ordinanze n. 279, n. 186 e n. 35 del 2007.
Riguarda ancheart. 45 d.lgs. 5/2006
Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento di consegnare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento - Mancata previsione di una «sanzione» in caso di inosservanza - Denunciata irragionevole parificazione fra l'imprenditore persona fisica e l'imprenditore persona giuridica - Questione implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede più che la corrispondenza diretta a soggetto fallito debba essere direttamente consegnata al curatore fallimentare, ma prevede l'obbligo, per l'imprenditore fallito o per gli amministratori o liquidatori in caso di persona giuridica, di consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Infatti, il rimettente, argomentando dall'asserita diversità fra imprenditore persona fisica e imprenditore persona giuridica, ritiene ingiustificata una medesima disciplina quanto a tutela della libertà e segretezza della corrispondenza, ma così facendo, di fronte ad una fattispecie normativa che realizza un determinato bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco, sollecita, sulla base di una sua personale sensibilità alla tematica in questione, l'adozione di un diverso criterio di bilanciamento, la cui individuazione è, però, rimessa alla prudente discrezionalità del legislatore. - Sul punto, v., citate, sentenza n. 377/1994 e ordinanza n, 302/1998.
Riguarda ancheart. 45 d.lgs. 5/2006
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CAPACITA' GIURIDICA E DI AGIRE DEL FALLITO - LIMITAZIONI - CONSEGUENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE LIMITAZIONI IN UN GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSOLUTO DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le limitazioni della capacita' giuridica e della capacita' di agire del fallito sono effetti contestuali ed inscindibili della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non costituiscono una pregiudiziale necessaria, con carattere di strumentalita', rispetto all'assoggettabilita' alla procedura concorsuale. Non incidendo sulla decisione sono pertanto inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale (a tali limitazioni attinenti) degli artt. 348, 350 n. 5, 2221 e 2382 cod. civ.; 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 16, 21, 24, 27 e 48 Cost., in giudizio concernente come obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura concorsuale.
Riguarda ancheart. 13 legge 1293/1957r.d. 262/1942legge 1578/1933art. 6 legge 1293/1957art. 186 Legge fallimentareart. 49 Legge fallimentaree altri 18