Art. 6 fallimentoIniziativa per la dichiarazione di fallimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Il fallimento e' dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o piu' creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art6 · fonte su Normattiva