Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale - Significato - Fattispecie.
In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 (suo omologo nell'amministrazione straordinaria), vigenti ratione temporis, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'attrazione alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare della controversia avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di una società fallita in corso di procedimento, dell'acquisto per usucapione di un immobile).
Cass. civ. n. 33239/2025Sez. 2Rv. 677437-01
Riguarda ancheart. 24 Legge fallimentareart. 52 Legge fallimentareart. 94 Legge fallimentareart. 13 d.lgs. 270/1999
Precedenti: 649507-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ricorso per ammissione al passivo - Mancata indicazione della somma - Inammissibilità - Sanatoria o integrazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.
Cass. civ. n. 17544/2025Sez. 1Rv. 675222-01
Riguarda ancheart. 95 Legge fallimentareart. 115 Legge fallimentareart. 164 Codice di procedura civile
Precedenti: 652070-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Credito derivante da saldo negativo di conto corrente bancario - Prova - Produzione degli estratti conto - Insufficienza - Produzione del contratto provvisto di data certa - Necessità - Conseguenze. 88 <!-- pag. 89 --> In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Cass. civ. n. 14585/2025Sez. 1Rv. 674894-01
Riguarda ancheart. 2704 Codice civileart. 95 Legge fallimentareart. 117 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Precedenti: 666527-01, 640933-01, 663289-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Domanda di ammissione del credito in prededuzione e domanda di rivendica - Differenza quanto al petitum - Sussistenza.
In tema di procedure concorsuali, il petitum della domanda di ammissione del credito in prededuzione non è equivalente a quello della domanda di rivendica di una somma di denaro: infatti, la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura concorsuale, salva solo la parte destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca del ricavato della vendita dei beni gravati da tali garanzie; viceversa la rivendica, per definizione, opera soltanto su determinati beni, che vengono sottratti alla liquidazione concorsuale, per essere restituiti al loro titolare.
Cass. civ. n. 13098/2025Sez. 1Rv. 674572-02
Riguarda ancheart. 103 Legge fallimentareart. 111 Legge fallimentare
Precedenti: 661453-01, 663621-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Crediti prededucibili - Qualificazione da parte dell'interprete - Ricorso all'analogia legis - Esclusione - Fattispecie.
In tema di insinuazione al passivo, i crediti non possono essere qualificati come prededucibili da parte dell'interprete, nel silenzio della legge, tanto meno mediante il ricorso all'analogia legis, stante la rigorosa formula adottata nell'art. 111, comma 2, l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che non aveva riconosciuto la prededuzione ai crediti vantati nei confronti di una società, poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, alla quale era stato dato mandato di continuare a incassare i crediti oggetto di cessione, in nome proprio e per conto della cessionaria, con obbligo di riversare immediatamente a quest'ultima le somme via via incassate).
Cass. civ. n. 13098/2025Sez. 1Rv. 674572-01
Riguarda ancheart. 1706 Codice civileart. 1707 Codice civileart. 111 Legge fallimentare
Precedenti: 667751-01, 654456-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).