Art. 97 fallimentoComunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 2006 al 19 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinche' possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. La comunicazione e' data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalita' di comunicazione.

Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 19 dicembre 2012 · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art97 · fonte su Normattiva