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[1]Il Governatore dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro delle colonie e, secondo le istruzioni che da lui riceve, dirige la politica e l'amministrazione della Colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico, cura l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

[2]Al Governatore moderno essere delegate dal Ministro delle colonie le facolta' spettanti al Governo del Re, nei riguardi della Tripolitania e della Cirenaica, che siano suscettibili di delegazione.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art2 · fonte del testo