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[1]L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario e' devoluto, per ciascuna Colonia, alla costituzione di un fondo di riserva.

[2]Tale fondo e' destinato:

  • a)agli scopi previsti all'articolo successivo;
  • b)a fronteggiare straordinarie necessita' di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art21 · fonte del testo