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[1]I Governatori non possono corrispondere con amministrazioni dello Stato, coi rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorita' di Stati esteri, se non per il tramite, ovvero in seguito ad espressa autorizzazione, del Ministro delle colonie.

[2]I funzionari civili e militari delle Colonie non possono avere rapporti ufficiali con qualsiasi amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio della Colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art8 · fonte del testo