Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 10 — Introduzione di sale per stabilimenti industriali della zona franca di Napoli e dei porti franchi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli stabilimenti industriali nei porti franchi e quelli eretti a regime di deposito franco, nella zona aperta del comune di Napoli, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio e dalle Colonie italiane, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento di diritto di monopolio.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art10 · fonte del testo