Art. 10 — Introduzione di sale per stabilimenti industriali della zona franca di Napoli e dei porti franchi
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Gli stabilimenti industriali nei porti franchi e quelli eretti a regime di deposito franco, nella zona aperta del comune di Napoli, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio e dalle Colonie italiane, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento di diritto di monopolio.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
