Art. 9 — Cautele per l'introduzione del sale di cui al precedente articolo
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il sale direttamente importato dagli esercenti le industrie di cui all'articolo precedente deve essere a spese di questi sofisticato, con l'osservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.
tolto: Tale sofisticazione puo' essere effettuata sia nei luoghi di produzione, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.
tolto: L'Amministrazione puo' consentire, alle condizioni e norme da essa stabilite, che si prescinda dalla sofisticazione per il sale destinato agli stabilimenti industriali, i quali offrano tutte le garanzie per l'esercizio di una efficace vigilanza.
tolto: L'Amministrazione dei monopoli di Stato, in relazione alle vigenti leggi doganali ed alla presente legge, stabilira' le norme alle quali vanno subordinati l'importazione ed il trasporto del sale nel continente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art9 · fonte del testo