Art. 107 — Arresto dei contravventori
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Coloro che incorrono in reati previsti dalla presente legge possono essere arrestati in caso di flagranza di contravvenzione o di contrabbando sempre che il reato sia accompagnato da altro reato punito con pena restrittiva della liberta' personale, ovvero in caso di flagranza di associazione per contrabbando o di contrabbando punito con pena restrittiva della liberta' personale, oltre la multa.
tolto: Negli altri casi sara' operato il fermo se trattasi di persona sconosciuta, finche' essa non abbia provato la propria identita' dinanzi all'Autorita' competente a conoscere del reato, giusta il successivo art. 111, e, se sia suddito estero, finche' non dia idonea cauzione per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art107 · fonte del testo