Art. 107 — Arresto dei contravventori
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[1]Coloro che incorrono in reati previsti dalla presente legge possono essere arrestati in caso di flagranza di contravvenzione o di contrabbando sempre che il reato sia accompagnato da altro reato punito con pena restrittiva della liberta' personale, ovvero in caso di flagranza di associazione per contrabbando o di contrabbando punito con pena restrittiva della liberta' personale, oltre la multa.
[2]Negli altri casi sara' operato il fermo se trattasi di persona sconosciuta, finche' essa non abbia provato la propria identita' dinanzi all'Autorita' competente a conoscere del reato, giusta il successivo art. 111, e, se sia suddito estero, finche' non dia idonea cauzione per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
