Art. 110 — Compilazione e contenuto del processo verbale
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[1]Il processo verbale di accertamento dei reati previsti dalla presente legge e' compilato dagli agenti scopritori.
[2]In esso si deve indicare la data, il nome, il cognome e qualita' degli scopritori del reato, dei colpevoli e dei testimoni se ve ne sono, il fatto che costituisce il reato, con tutte le circostanze di luogo e di tempo, la qualita' e quantita' ed il valore delle cose sequestrate, gli articoli della legge a cui si riferisce il reato e le dichiarazioni delle persone a cui e' contestato il reato.
[3]Il processo verbale, previa lettura, sara' sottoscritto dalle dette persone e da chi lo ha compilato. Se vi e' chi non sappia scrivere, o se la persona a cui e' contestato il reato ricusi di sottoscrivere, se ne fara' menzione nel verbale.
[4]La persona a cui e' contestato il reato ha diritto di averne copia.
[5]Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
