Art. 109 — Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 309 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per la redazione del relativo verbale gli agenti debbono provvedere ad accompagnare la persona alla quale sia contestato un reato di cui nella presente legge ed a far trasportare i generi, gli attrezzi, utensili o meccanismi ed i mezzi di trasporto che siano prodotto o che abbiano in qualsiasi modo relazione col reato al piu' prossimo ufficio-vendita od alla piu' prossima dogana.
tolto: Quando in prossimita' del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio-vendita, all'ufficio predetto e' sostituito il piu' vicino magazzino, ed il titolare di questo dovra' prendere in consegna le cose od i mezzi di trasporto sequestrati con le debite cautele per conservarne l'identita'.
tolto: Il proprietario o la persona presso cui si trovavano possono richiedere la restituzione dei mezzi di trasporto o delle cose soggetti a confisca depositando, se si tratti di mezzi di trasporto soggetti a confisca, una somma uguale al loro valore e, negli altri casi, una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti, delle spese e delle pene pecuniarie. La somma da depositare ai sensi di questo capoverso e' determinata insindacabilmente dall'Amministrazione.
tolto: La restituzione sara' negata, quando, per la istruzione del processo, sia reputato necessario ritenere le cose sequestrate.
tolto: Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio-vendita o la dogana possono, previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale competente a conoscere il reato, procedere alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i generi di monopolio, i surrogati del tabacco e gli utensili e meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco. I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono, in tal caso, essere previamente ridotti in modo da non piu' prestarsi alla frode.
tolto: In ogni caso l'Amministrazione non risponde del deperimento e di ogni altro danno che abbiano potuto subire le cose sequestrate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art109 · fonte del testo