Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 114 — Prescrizione dell'azione penale

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[1]L'azione giudiziaria per il contrabbando si prescrive in cinque anni; per le contravvenzioni in due anni.

[2]La prescrizione si interrompe con ogni atto giudiziario o quando il colpevole incorra in un nuovo contrabbando od in una nuova contravvenzione, punibili con pena uguale o piu' grave.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art114 · fonte del testo