Art. 75 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' punito con l'ammenda daL. 200 a L. 4000 chiunque, essendovi tenuto, non osservi le norme od ogni altra prescrizione stabilita:
tolto: 1° per la introduzione ed il deposito dei tabacchi nei Porti franchi;
tolto: 2° per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei porti franchi;
tolto: 3° per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;
tolto: 4° per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei tabacchi lavorati nei casi previsti dall'art. 60 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art75 · fonte del testo