Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 117 — Riscossione coattiva delle pene pecuniarie

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Alla riscossione coattiva delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute in forza dei giudicati, si procedera' con la procedura mobiliare e immobiliare stabilita dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art117 · fonte del testo