Art. 116 — Riscossione delle pene pecuniarie. Vendita delle cose confiscate e sequestrate
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per reati previsti dalla presente legge e' effettuata dai contabili delegati, i quali provvedono altresi' alla vendita degli utensili e dei mezzi di trasporto caduti in confisca attenendosi ai modi ed alle forme prescritte dal regolamento.
tolto: Gli oggetti invece, che, dopo la definizione del reato, devono restare sequestrati a garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese sono venduti secondo le disposizioni del penultimo comma dell'art. 109. Prima che sia eseguita la vendita, potranno peraltro essere riscattati mediante il pagamento dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese per cui fu pronunziata condanna.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art116 · fonte del testo