Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 12 — Importazione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo

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L'autorizzazione di cui al precedente articolo puo' essere data senza limitazione di quantita' per il sale estratto per uso igienico e curativo da acque minerali e da sorgenti. Sull'intera quantita' di cloruro di sodio contenuto in detti sali e' dovuto un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art12 · fonte del testo