Art. 16 — Importazione degli estratti di carne, dei brodi condensati salati e delle minestre preparate
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[1]Gli estratti di carne, i brodi condensati salati e le minestre salate sono ammessi all'importazione in esenzione di diritto di monopolio anche quando contengano piu' di 25, ma non piu' di 50 per cento di cloruro di sodio.
[2]Nel caso in cui il cloruro di sodio contenuto nei prodotti ecceda il limite del 50 per cento, e' dovuto sulla intera quantita' di esso il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo fissato per il sale comune dalla tariffa per la vendita al pubblico.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 15 settembre 1937
