Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 25 — Sale ceduto a prezzi speciali
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[1]Il sale e' ceduto a prezzo speciale alle industrie specificate nella tabella A, allegata alla presente legge.
[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per l'economia nazionale, potra' tale trattamento essere esteso ad altre industrie, per le quali l'impiego del sale abbia una particolare importanza.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
