Art. 23 — Sale in esenzione da imposta
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Non e' soggetto ad imposta il sale comune destinato alla preparazione dei concimi per l'agricoltura ed alle industrie:
tolto: 1°della produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato) e del cloruro di ammonio;
tolto: 2°della riduzione dei minerali e della lavorazione del ferro e dell'acciaio;
tolto: 3° dei colori e delle materie intermedie necessarie alla loro produzione;
tolto: 4° della depurazione dell'acqua con la permutite, o con sostanze analoghe per comportamento e funzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art23 · fonte del testo